La revoca è l’annullamento dell’efficacia di un atto o di un contratto. Nel momento in cui si intende sottoscrivere una polizza vita, l’intermediario potrà alternativamente sottoporre al contraente la firma di uno di questi due documenti:
- la PROPOSTA, ossia il documento con il quale il contraente chiede alla compagnia di stipulare il contratto. Il contratto di polizza non si intende concluso finché non arriva l’accettazione ufficiale della proposta firmata dalla compagnia assicurativa.
- la PROPOSTA – POLIZZA, ossia la proposta che, una volta sottoscritta, produce immediatamente gli effetti del contratto definitivo.
Dopo la firma del primo documento, in caso di ripensamento, si può esercitare il diritto alla REVOCA DELLA PROPOSTA.
Si ha il diritto di revocare la proposta fino al momento in cui non si è venuti a conoscenza dell’accettazione della stessa da parte dell’impresa. La revoca della proposta impedisce la conclusione del contratto di assicurazione.
L’esercizio del diritto di revoca annulla il contratto e ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi vincolo derivante dallo stesso.
Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella Nota informativa. Generalmente il contraente deve comunicare all’impresa di assicurazione la revoca della proposta con lettera raccomandata A/R.
Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto, a condizione che le stesse siano state preventivamente individuate e quantificate nella proposta.
Nel secondo caso, in caso di ripensamento, si può esercitare il diritto al RECESSO DAL CONTRATTO DI POLIZZA, entro 30 giorni dalla stipula.
Il contraente ha il diritto di recesso da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.
Generalmente il contraente deve comunicare all’impresa di assicurazione il recesso dal contratto con lettera raccomandata A/R.