Il contraente

Quando si sottoscrive una polizza assicurativa si firma un contratto tra privati, così come regolato dal Codice Civile agli articoli 1882, 1890, 1891 e 1919-1921: i principali soggetti coinvolti sono il contraente, il beneficiario, l’assicurato e la compagnia assicuratrice.

Quest’ultima, detta anche impresa di assicurazione, è una società regolarmente autorizzata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) a esercitare l’attività assicurativa, ovvero quell’attività che “consiste nell’eliminare una situazione di incertezza che grava su chi sia sottoposto a un determinato rischio”.

Il contraente

Il contraente dell’assicurazione è colui che stipula la polizza (ovvero il contratto di assicurazione) con la compagnia assicuratrice. Egli, con la firma del contratto, si obbliga a pagare il premio e in cambio acquisisce il diritto di indicare l’assicurato e il beneficiario dell’assicurazione.

Nonostante risulti il titolare della polizza, il contraente dell’assicurazione non ha influenza sull’attestato di rischio, il quale rimane vincolato al proprietario del mezzo. Ed è sulla base di questo attestato di rischio che, in parte, si calcola il premio da pagare.

L’assicurato

L’assicurato è il soggetto esposto al rischio, titolare dell’interesse economico che la polizza protegge (auto, casa, vita). È su questo interesse economico che la compagnia è obbligata dal contratto di assicurazione. Si tratta, insomma, del soggetto che l’impresa di assicurazioni tutela da un rischio specifico (se si tratta ad esempio di una polizza contro i danni); oppure è il soggetto per la morte o la sopravvivenza del quale la compagnia si impegna a versare un capitale o una rendita, se le condizioni previste dal contratto di polizza si verificano (questo è il caso dell’assicurazione sulla vita).

Ovviamente, come già visto, l’assicurato può non coincidere con il contraente, mentre, nelle assicurazioni sulla vita, può essere anche diverso dal beneficiario.

Il beneficiario

È il contraente a indicare, tramite la cosiddetta designazione beneficiaria, chi sarà il beneficiario della polizza, nel caso in cui si verifichino il sinistro, l’evento o il rischio che sono stati assicurati.

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