Il sistema della previdenza complementare si basa su varie tipologie di forme pensionistiche.
Da un lato, i fondi pensione negoziali – istituiti, in virtù di accordi collettivi di lavoro – operano in forma di soggetti giuridici di natura associativa.
Dall’altro, le altre forme di previdenza complementare sono costituite dai fondi pensione aperti e dai piani individuali pensionistici (PIP), che possono essere costituiti e sviluppati da vari intermediari finanziari, quali banche, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio.
L’adesione ai piani individuali pensionistici (PIP) è esclusivamente individuale; possono essere offerti da imprese di assicurazione mediante:
- contratti di assicurazione sulla vita, con prestazione garantita il cui rendimento è collegato a quello di una gestione interna separata (contratti di ramo I)
- contratti di tipo unit linked nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione, oppure al valore di quote di OICR (contratti di ramo III).
Invecchiamento demografico e polizze LTC
L’Italia è, tra i paesi economicamente evoluti, tra quelli con maggior tasso di invecchiamento. I bisogni di cura conseguenti alla perdita dell’autosufficienza nell’età avanzata coinvolgono il sistema previdenziale e quello sanitario, che lo esclude dalle prestazioni del SSN.
Le spese sostenute direttamente dalle famiglie nel 2021 per soggiorni nelle Residenze Sociali Assistite e per l’assistenza domiciliare sono state pari a 23 miliardi di euro.
Secondo le proiezioni della Ragioneria dello Stato, il rapporto fra spesa a carico dello Stato per Long Term Care (LTC) e PIL passerà dall’1,9% del 2020 al 2,8% del 2070.
Le polizze LTC, ancora poco diffuse in Italia, a fronte di premi pagati durante la vita lavorativa sono in grado di garantire l’erogazione di una rendita assicurativa, o la prestazione di servizi socio/sanitari a favore dei soggetti non autosufficienti.
Secondo Stefano De Polis, per lo sviluppo di questo comparto “Sarebbe utile pervenire a una definizione condivisa e unica di non autosufficienza, o di parziale non autosufficienza. Se la prestazione assicurativa consiste nell’erogazione diretta di servizi assistenziali e sanitari è importante poi stabilire adeguati e verificabili standard di qualità”.