La legge di bilancio 2024 prevede, per le imprese produttive, l’obbligo di stipulare entro il 31 dicembre 2024 una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Sono oggetto di copertura: i terreni e fabbricati, gli impianti e macchinari e le attrezzature industriali e commerciali.
L’IVASS ha analizzato le principali caratteristiche dell’attuale offerta in Italia di polizze standard contro i rischi catastrofali destinate alle PMI e agli individui e famiglie (non quelle stipulate dalle aziende produttive di maggiore dimensione che sottoscrivono soluzioni assicurative personalizzate).
Sono state esaminate 46 polizze in commercio a gennaio 2024, offerte da 14 compagnie di assicurazione. L’indagine non valuta né la convenienza delle polizze, né il loro successo commerciale (raccolta premi a esse associato).
Le polizze prevedono la possibilità di assicurare il valore del bene allo stato d’uso, ovvero il valore di ricostruzione/rimpiazzo a nuovo.
Offerta assicurativa in Italia
- Il mercato italiano offre prevalentemente coperture catastrofali che si possono aggiungere alle polizze “Incendio e danni ai beni” con il pagamento di un supplemento di premio.
- Sono solo 2 le compagnie che propongono polizze per la sola copertura dei rischi catastrofali (stand alone).
- Sono presenti 3 polizze di tipo parametrico, in cui il pagamento dell’indennizzo scatta automaticamente al verificarsi di un indice predeterminato.
- L’offerta è più ampia, anche nel contenuto, per le PMI rispetto alla clientela retail (34 polizze per le PMI e 12 per individui e famiglie).
Coperture e esclusioni
- La composizione delle garanzie catastrofali è eterogenea sia nel ventaglio di offerta delle coperture che nel contenuto.
- La generalità delle polizze per le PMI offre copertura per terremoto, alluvione e inondazione , frana, allagamento. Nelle polizze retail, invece, la copertura per “frana o franamento” è prevista solo da 3 compagnie in quella “alluvione e inondazione”, mentre è esclusa da 7 compagnie.
- Nessuna polizza prevede la copertura per “esondazione”, evento catastrofale previsto dalla nuova legge
- Le garanzie coprono i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati dagli eventi catastrofali; in alcuni casi coprono anche i danni indiretti (interruzione o intralcio della normale attività di impresa…)
- Diverse polizze riconoscono un anticipo sull’indennizzo per consentire all’assicurato di ripristinare repentinamente l’attività.
- Per ciascuna copertura (terremoto, alluvioni e inondazioni, frane e allagamenti) sono previste esclusioni specifiche in aggiunta a quelle comuni presenti nella garanzia base (Incendio e Danni ai beni).
Margini di miglioramento emergono dall’analisi della chiarezza dei contratti. Le condizioni di polizza non sono sempre semplici e, a volte, le definizioni dei rischi catastrofali non sono complete e omogenee tra le compagnie (e questo rende difficile all’utente il confronto tra le varie soluzioni offerte dal mercato).
La quantificazione del valore dei beni da assicurare viene lasciata all’assicurato; la verifica della congruità della somma assicurata viene effettuata dall’impresa ordinariamente solo al momento del sinistro.
Nelle conclusioni IVASS suggerisce alle compagnie di:
- identificare una modalità di valorizzazione dei beni immediata e univoca semplificando anche il processo di liquidazione dei sinistri (ad esempio, con coperture su “primo rischio assoluto”)
- adottare soluzioni che riconoscano un anticipo sull’indennizzo per consentire all’assicurato di far fronte ai costi di pronto intervento necessari per la sicurezza, il contenimento dei danni, l’utilizzo dei beni agibili
- prevedere premi e condizioni di assicurazione più vantaggiose per premiare e favorire i comportamenti virtuosi degli assicurati volti a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici.