La Gig-Economy è un “modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo”, cioè un tipo di lavoro on demand, gestito per lo più tramite portali o applicazioni web che permettono ai lavoratori di mettersi a disposizione delle richieste delle aziende.
Oggi la manifestazione più visibile della gig-economy è la schiera di rider che lavora per le app di consegna a domicilio, ma è un modello che riguarda anche tanti altri freelance in ambiti diversi. Esistono, infatti, portali online generici o specifici per numerosi settori economici dove i freelance possono mettere a disposizione la propria professionalità e le aziende pubblicare i propri annunci di ricerca di personale temporaneo e le due esigenze si incontrano (un esempio noto è Fiverr).
Anche (e soprattutto) questi lavoratori hanno esigenze e diritti a cui i datori devono saper rispondere, ecco perché uno dei temi caldi è come garantire adeguate coperture assicurative a questi lavoratori?
Sicurezza sul lavoro nella Gig-Economy: il dibattito
La discussione sulla tutela dei lavoratori della Gig-Economy riguarda non solo coloro che sono inquadrati come “freelance” (Partita Iva) o come “collaboratori occasionali”, ma anche per collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.) o altre forme ibride di impiego di tipo subordinato.
Il tema è diventato caldo grazie alle trattative tra il ministro Di Maio e alcune società di consegna cibo a domicilio che hanno abbozzato una “carta dei valori del food delivery” che preveda una serie di tutele a favore dei lavoratori del settore.
In questi primi accordi la soluzione viene individuata nell’INAIL, una protezione considerata scontata ma spesso non conosciuta a sufficienza. Vediamo perché un datore di lavoro serio e preparato deve approfondire la sua consapevolezza su tutte le opzioni a disposizione per la tutela dei lavoratori, non solo l’INAIL ma anche le assicurazioni private.
La differenza tra INAIL e assicurazione privata
Molti pensano che il lavoro subordinato, essendo soggetto all’obbligatorietà dell’Assicurazione sugli Infortuni INAIL, non necessiti di una polizza infortuni privata: non è proprio così.
L’Assicurazione obbligatoria per gli Infortuni sul lavoro (disciplinata dal D.P.R. 1124/65) è obbligatoria per legge ed è sempre operativa anche se il datore di lavoro non versa il contributo previsto (a differenza dell’assicurazione privata che non si attiva in caso di mancato pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 c.c.).
Oltre a questa sostanziale differenza ne esistono altre più tecniche, che riportiamo nella tabella seguente (per maggiori informazioni si veda il sito web dell’INAIL).
INAIL |
Assicurazione Privata |
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1) Assicurati | Copre indistintamente tutti i lavoratori (anche quelli irregolari) e indipendentemente dal versamento del contributo da parte del datore di lavoro.
È inoltre obbligatoria per alcune categorie di soggetti (dipendenti, artigiani, apprendisti). |
Nella polizza devono essere identificati gli assicurati che si vuole coprire (nome, cognome ecc.).
La polizza può inoltre essere stipulata da chiunque (anche un disoccupato o uno studente). |
2) Beneficiari | Sono stabiliti dalla legge. | Possono essere designati liberamente. |
3) Somma assicurabile | Le somme e i capitali dipendono dall’entità del reddito del lavoratore. | È il contraente/assicurato che sceglie liberamente somme e capitali da assicurare. |
4) Copertura | Solo durante l’orario di lavoro (infortuni professionali) e per il rischio in itinere (tragitto casa-lavoro e lavoro-casa). | Può coprire solo gli infortuni professionali oppure anche gli infortuni extra-professionali (occorsi durante il tempo libero). |
5) Infortunio da circolazione del veicolo | Prevede sempre l’esclusione degli Infortuni del Conducente in caso di responsabilità accertata nel sinistro. | L’indennizzo non è vincolato alla responsabilità o meno del conducente. |
6) Garanzie e coperture: | ||
a) Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea
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Per i primi 90 giorni: il 60% della retribuzione media giornaliera (dei 15 gg precedenti l’infortunio)
Dal 91° giorno fino a guarigione clinica: 75% della retribuzione media giornaliera. È erogata dal 4° giorno successivo alla data dell’infortunio (i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro). |
Garanzia che può liberamente essere inserita in polizza con somma e massimali di indennizzo a scelta del contraente. |
b) Danno Biologico (menomazione integrità psico-fisica) | Indennizzo valutato in base al grado di menomazione indicato dalla tabella del Decreto Legislativo 38/2000.
Menomazione inferiore al 6%: non spetta nessun indennizzo. Menomazione tra 6%-15%: indennizzo sotto forma di capitale (quindi somma fissa). Menomazione tra 16%-100%: indennizzo sotto forma di Rendita. |
Non esiste la possibilità di assicurare il Danno Biologico. Si parla invece in questo caso di assicurare la cosiddetta “invalidità permanente” (vedi punto c). Esistono apposite tabelle che indicano per ogni tipo di infortunio la percentuale di invalidità permanente corrispondente. |
c) Invalidità permanente | Non considerata (vedi Danno Biologico). | A differenza del danno biologico e dell’indennità giornaliera INAIL, la somma assicurabile per l’invalidità permanente non è vincolata alla capacità di produrre reddito ma può essere scelta liberamente. |
d) Morte | Beneficio una tantum il cui importo è stabilito da un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sono comunque esclusi i decessi avvenuti per malattia professionale). | Capitale liberamente assicurabile a scelta del contraente di polizza. |
e) Altre garanzie | Rendita ai superstiti (prestazione economica per i familiari)
Assegno funerario per i familiari con cifra indicata da Decreto del Ministero del Lavoro. Assegno per l’assistenza personale continuativa (integrazione della rendita corrisposta soltanto in alcuni casi). |
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Malattia professionale | L’INAIL la considera tra le coperture fornite (salvo le eccezioni già indicate in questa tabella). | Alcuni prodotti e compagnie permettono di inserire questa ulteriore copertura in polizza (con massimali a scelta). |
La differenza su cui porre maggiore attenzione è quella al numero 3 della tabella: come può essere sufficientemente indennizzato da parte dell’INAIL un lavoratore che consegna cibo a domicilio per pochi giorni al mese con una paga di qualche euro all’ora? Un liquidatore INAIL per legge deve parametrare l’indennizzo al reddito generato dal lavoratore.
Queste semplici considerazioni aiutano a capire perché le assicurazioni private – e la connessa possibilità di scegliere le somme e i capitali da assicurare liberamente – siano effettivamente una soluzione che i datori della Gig-Economy devono prendere in considerazione per tutelare appieno i propri collaboratori.