Dal 15 agosto 2014 è entrato in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per tutti i professionisti sanitari (e non solo), quindi anche i farmacisti.
La professione di Farmacista rientra nella categoria delle “professioni intellettuali” dotate di un ordine professionale e la Legge 24/2017 introduce per queste categorie l’obbligo di avere una copertura assicurativa di questo tipo.
La Responsabilità Civile Professionale dei Farmacisti (abbreviata R.C.P.) è la copertura che tutela da eventuali richieste di risarcimento da parte di clienti in virtù di un errore o omissione che potrebbe causare un danno.
A cosa serve la RC professionale per farmacisti?
La professione di Farmacista rientra nella categoria delle “professioni intellettuali”, quindi il farmacista professionista assume un obbligo di “mezzi” nei confronti del cliente nel momento in cui fornisce la sua prestazione.
L’assicurazione per Farmacisti sulla responsabilità civile professionale copre i danni che possono essere arrecati ai clienti durante lo svolgimento dell’attività di Farmacista.
Il cliente, danneggiato, potrebbe richiedere al Farmacista un risarcimento per i danni subiti e il professionista sarebbe tenuto a risarcire con il proprio patrimonio personale.
Ci sono casi in cui basta una piccola distrazione a generare conseguenze molto gravi: meglio prevenire e liberarsi dal pensiero che certe cose capitino solo agli altri.
Oltre a essere un obbligo di legge per i professionisti iscritti all’ordine, la RC professionale farmacista serve a tenere il professionista indenne del risarcimento che sarebbe tenuto a pagare se ritenuto civilmente responsabile.
È quindi uno strumento assicurativo fondamentale per evitare i rischi di richieste di risarcimento, cause legali ecc.
Quali farmacisti devono essere assicurati per la Responsabilità Civile Professionale?
La risposta è facile: tutti.
Per i farmacisti dipendenti di struttura pubblica o privata l’obbligo di assicurazione è a carico del datore di lavoro. Gli altri professionisti, che sono inquadrati con altro contratto di lavoro o che operano come libero professionista, devono occuparsi personalmente di stipulare una polizza a proprio nome.
A questa affermazione è doveroso fare una piccola precisazione.
La legge dispone che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private abbiano l’obbligo di tenere a loro carico l’assicurazione per la responsabilità contrattuale per danni cagionati dal personale, operante a qualunque titolo presso le strutture. Tuttavia, la legge dispone altresì che per chiunque eserciti una professione sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, vi è l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria.
Pertanto, mentre le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, il farmacista dipendente dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà per la farmacia di provvedere direttamente anche per tale copertura.
Per i liberi professionisti, la polizza assicurativa che deve essere stipulata su loro iniziativa copre sia la colpa grave che la colpa lieve, essendo una copertura globale che copre tutta l’attività svolta con propria partita IVA.
Quanto costa l’assicurazione RCP farmacista?
Con Vitanuova l’assicurazione farmacista costa circa 115€ all’anno (9,50€ al mese). Vitanuova ti mette a disposizione un consulente personale con cui ti potrai confrontare in caso di dubbi e personalizzare la polizza.