Cosa deve coprire l’assicurazione professionale avvocato? 

L’assicurazione professionale avvocato è obbligatoria per legge dal 2012, quando l’art. 12 della legge 247/2012 ha stabilito come requisito per l’esercizio della professione la copertura di una RC professionale apposita. In assenza di tale copertura, non è possibile svolgere alcuna attività professionale come avvocato. 

Il provvedimento non era inaspettato: le altre professioni che prevedono l’iscrizione a un albo avevano già ricevuto questa imposizione qualche mese prima, sempre nel 2012. Per la professione di avvocato, però, è stata predisposta una norma dedicata, che esprimesse non solo l’obbligo di avere una polizza RC professionale, ma anche la necessità di stabilire le condizioni minime che tale polizza deve garantire per legge. 

L’attuazione di questa prescrizione è arrivata con il decreto 22 settembre 2016, dopo lunghi confronti interni al Ministero della Giustizia e il dialogo con il Consiglio Nazionale Forense. 

Spesso gli obblighi professionali vengono dati per scontati e non approfonditi, soprattutto da chi è alle prime armi ma non solo. In tutti i casi, è fondamentale essere consapevoli dei propri doveri e diritti, in modo da scegliere l’assicurazione professionale avvocato più adatta alle proprie esigenze e rispettosa dei requisiti di legge. 

Coperture obbligatorie dell’assicurazione professionale avvocato 

Il decreto 22 settembre 2016 fa un elenco preciso delle coperture obbligatorie che una polizza RC per avvocati deve prevedere e delle attività professionali che rientrano nella copertura. 

Partiamo da queste ultime. Un avvocato, infatti, può svolgere molte attività, tra cui anche alcune leggermente diverse dalla sua occupazione principale. Ecco quelle che rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria: 

  • la rappresentanza e la difesa degli assistiti di fronte alle autorità; 
  • gli atti connessi all’attività di rappresentanza e difesa; 
  • la consulenza
  • la redazione di pareri o contratti
  • l’assistenza al cliente per le mediazioni e le negoziazioni

Qualsiasi attività che esuli da quelle appena elencate non è obbligatoriamente coperta dalla polizza. Un eventuale errore commesso in altri ambiti, quindi, non dà diritto all’indennizzo dell’assicurazione. A meno che, ovviamente, l’avvocato non concordi con la compagnia assicurativa un’estensione personalizzata della copertura

Per esempio, per un avvocato che ricopra anche il ruolo di sindaco o revisore dei conti oppure faccia parte di un consiglio di amministrazione può essere molto interessante aggiungere la copertura di queste attività alla sua polizza base. 

I danni che una RC Avvocato deve coprire

Passiamo ora ai danni che ogni assicurazione professionale avvocato è tenuta a coprire. La responsabilità civile dell’avvocato, infatti, può declinarsi in vari modi: 

  • Danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri; 
  • Colpa grave; 
  • Pregiudizi causati a terzi, oltre al cliente (ma non sono considerati terzi i collaboratori e i familiari dell’avvocato); 
  • Fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali; 
  • Responsabilità solidale. 

La RC deve coprire quindi tutti i tipi di danno, sia per l’avvocato sia per i suoi eventuali collaboratori. In caso di studio di professionisti, una sola assicurazione li copre tutti, con un premio e un massimale proporzionati. 

La “colpa grave” è un errore particolarmente grave, che provoca danni molto significativi al cliente a causa di una negligenza o di una violazione professionale. Spetta a un giudice stabilire l’eventuale sussistenza di una colpa grave, e la valutazione dipende molto dalle singole situazioni. In ogni caso, anche questa fattispecie rientra nella copertura assicurativa. 

Il vincolo di solidarietà, infine, prevede che nei casi in cui il danno è provocato dall’avvocato in responsabilità solidale con un altro soggetto, l’assicurazione deve fornire copertura completa. Può poi rivalersi sui condebitori solidali. 

Altri vincoli di legge della RC avvocato: retroattività e massimale 

Oltre a stabilire le coperture minime, il decreto che abbiamo più volte citato impone anche il perimetro della retroattività e dei massimali che le compagnie assicurative devono garantire.  

In particolare, la retroattività deve essere illimitata e accompagnata da una ultrattività (validità postuma della polizza) di almeno dieci anni dopo la cessazione dell’attività o la morte dell’avvocato, purché queste avvengano durante il periodo di validità della polizza. 

I massimali, invece, devono seguire questa scansione: 

  • 350.000€, per ogni sinistro per attività individuale con fatturato inferiore a 30.000€; 
  • 500.000€, per ogni sinistro per attività individuale con fatturato compreso fra 30.000€ e 70.000€; 
  • 1 milione di euro per ogni sinistro, per attività individuale con fatturato superiore a 70.000€; 
  • 2 milioni di euro, per attività di studio con fatturato inferiore a 500.000€; 
  • 4 milioni di euro, per attività di studio con fatturato superiore a 500.000€; 
  • 10 milioni di euro, per attività di studio con più di 10 professionisti. 

Questi sono alcuni dei numerosi vantaggi dell’assicurazione professionale avvocato rispetto ad altre assicurazioni professionali: si ha la certezza di avere sempre una tutela minima garantita. Per compiere una scelta sicura e conveniente, è sempre bene affidarsi a broker riconosciuti come Vitanuova che opera solo con compagnie riconosciute e specializzate in assicurazioni professionali.

Sul sito di Vitanuova potrai configurare la tua polizza sulla base delle tue esigenze. Qualora avessi bisogno di coperture particolari, ad esempio con massimali particolarmente elevati, potrai segnalarci le tue esigenze richiedendo una consulenza a uno dei nostri esperti consulenti.

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